Si parla della stoppa-processi. Legge ad personam. Si dice…
Ma, forse non tutti sanno che… …è opportuno segnalare che una disposizione analoga è da tempo vigente nel nostro ordinamento giuridico.
Con il decreto legislativo del 19 febbraio 1998 n. 51 è stato introdotto uno smilzo articoletto (art. 227) il quale testualmente dispone: «Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché dell’interesse della persona offesa.Gli uffici comunicano tempestivamente al consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione del procedimento e per la fissazione delle udienze».
Con tale disposizione è stata consentita la trattazione di quei procedimenti che il magistrato, a suo discrezionale apprezzamento, ritiene «gravi o dotati di concreta offensività». Per gli altri il destino è assicurato: saranno stipati in un oscuro sottoscala all’interno di un ufficio giudiziario, in attesa dell’arrivo liberatorio della prescrizione. È stata cosi introdotta una illegittima archiviazione, mascherata con buona pace del declamato principio della obbligatorietà dell’azione penale.
Il predetto decreto legislativo porta le firme di Prodi, presidente del Consiglio dei Ministri, Flick, ministro di Giustizia, Scalfaro, presidente della Repubblica.
Dove era il CSM? in vacanza?
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