I dirigenti del Partito democratico hanno il dovere di contrastare il governo, ma non possono bisticciare con la lingua italiana, il significato delle parole e prendere in giro i suoi elettori. Leggiamo insieme quel testo del programma elettorale del PD, per l’esattezza del febbraio 2008: «Il divieto assoluto di pubblicazione di tutta la documentazione relativa alle intercettazioni e delle richieste e delle ordinanze ammesse in materia di misura cautelare fino al termine dell’udienza preliminare, e delle indagini, serve a tutelare i diritti fondamentali del cittadino e le stesse indagini, che risultano spesso compromesse dalla divulgazione indebita di atti processuali».
Chiaro? Chiarissimo: dato che chi «pubblica» la «documentazione relativa alle intercettazioni» sono i giornali, se si stabilisce il «divieto assoluto di pubblicazione» di quella documentazione fino al termine dell’udienza preliminare, vuol dire che i giornali non possono far altro che «non pubblicare» le intercettazioni. Vietato. Proibito. Interdetto, fino al «termine dell’udienza preliminare».
C’è molta differenza con quanto propone attualmente il centrodestra? Non tanta. E dunque, se la legge attualmente proposta dalla maggioranza è l’anticamera del fascismo, due anni fa il Pd se ne stava facendo promotore. Se è un bavaglio, era bavaglio anche allora. Se è liberticida, non lo è in misura molto diversa da quella suggerita dal programma elettorale di chi oggi esprime con allarme il proprio dissenso.
Invece da parte del Pd ora tutti dicono che sono gli altri a non aver capito.
Ma, lasciamo stare il PD, che pur di contrastare questo governo venderebbe l'anima al diavolo, ma leggiamo un attimo l'art 114 del codice di procedura penale:
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero , se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di
pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone
offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione .
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
Chiaro? Già oggi, ogni volta che si pubblica qualcosa che è coperta da segreto istruttorio, il giornalista, l'editore, il pm commettono un reato penale. Ma.....l'art. 114 non prevede nessuna pena, e allora i giornalisti, gli editori ed i pm se ne fregano altamente, anzi, la maggio parte dei pm fuorilegge poi diventano onorevoli e, come diceva Machiavelli, il fine giustifica i mezzi.
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